CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A Femminile

GARE DEL 13/11/2016:

A.S.D. Bulè Sport Village – A.S.D. Real Lions Ancona Reclamo proposto dalla Società A.S.D. Real Lions Ancona Il Giudice Sportivo, Esaminato il reclamo in oggetto, regolarmente prodotto nei termini, osserva: Con il gravame di che trattasi la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva dell’art. 17 comma 5 lett.a del C.G.S. per aver schierato nella gara in oggetto la calciatrice CIVELLO ANNA in posizione irregolare di tesseramento. Il ricorso è infondato e viene respinto. Infatti, dagli accertamenti esperiti, la nominata in questione è risultata tesserata presso la società Bulè Sport Village dal 10 Novembre 2016, ne consegue pertanto che ha preso parte a pieno titolo alla gara in oggetto svoltasi il 13 Novembre 2016. P Q M A scioglimento delle riserve di cui al C.U. N° 215 del 16/11/2016 decide: a) Di respingere il ricorso, omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro Bulè Sport Village – Real Lions Ancona 5 – 3 b) La tassa di reclamo viene addebitata

Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque (Renato Giuffrida).